lunedì 17 febbraio 2014

Esperti nell'arte di rendersi odiosi




Dal 1° febbraio banche obbligate alla ritenuta del 20% sui bonifici in arrivo dall'estero alle persone fisiche. Le ritenute saranno automatiche (a meno di precedente richiesta di esclusione) e spetterà poi al contribuente dimostrare che le somme non hanno natura di compenso "reddituale". Entra così in vigore l'articolo 4, comma 2, Dl n. 167/90 modificato dalla legge 97/2013) che assoggetta a ritenuta d'acconto del 20% qualsiasi bonifico estero in entrata, percepito da una persona fisica. Le specifiche applicative si trovano nel provvedimento n. 2013/151663 del direttore dell'agenzia dell'Entrate del 18 dicembre scorso e il prelievo è frutto della decisione di considerare ogni bonifico proveniente dall'estero e diretto ad una persona fisica italiana, come una componente reddituale imponibile, salvo prova contraria che deve essere data dal contribuente che riceva la somma sul proprio conto corrente. Tuttavia, i primi versamenti all'erario da parte degli intermediari (principalmente le banche) andranno effettuati il 16 luglio, conguagliando in quel versamento tutte le ritenute maturate dall'1 febbraio fino al 30 giugno (e quindi accantonate e con gli interessi). Successivamente, si verserà la trattenuta ogni 16 del mese successivo all'effettiva percezione della somma. Di fatto, a tutti i contribuenti che riceveranno un bonifico dall'estero sul proprio conto personale - e non professionale o d'impresa - sarà applicata la ritenuta, a titolo di acconto che sarà, poi, scomputata in sede di dichiarazione annuale dei redditi.



Si tratta, quindi, di una vera e propria "trattenuta" che non sarà applicata solo nel caso in cui il contribuente dimostri che l'importo ricevuto o bonificato non abbia una connotazione reddituale ma solo ed esclusivamente patrimoniale: ad esempio, il bonifico in entrata potrebbe essere una restituzione di un finanziamento effettuato negli anni passati, oppure la restituzione di una caparra, data per la conduzione di una casa in locazione all'estero. Complesso, però, il meccanismo che prevede un ruolo primario al funzionario di banca che deve ricevere la dichiarazione del contribuente e valutarla. In ogni caso, che si effettui la ritenuta o meno, il nominativo del percipiente andrà segnalato dalla banca all'agenzia delle Entrate. E il contribuente ha tempo fino al 28 febbraio dell'anno successivo a quello della trattenuta per attestare l'impropria applicazione della ritenuta e chiedere alla banca la restituzione.
È importante ribadire che la ritenuta non si applica alle persone fisiche che ricevano bonifici nell'ambito della propria attività d'impresa o di lavoro autonomo e quando la riscossione non avvenga tramite l'intervento di un intermediario finanziario.
Secondo il provvedimento, il contribuente potrà esimersi dall'assoggettamento all'imposizione mediante l'esibizione di una autocertificazione, possibilmente preventiva, rispetto alla movimentazione finanziaria: purtroppo, però, lo stesso provvedimento non chiarisce ancora la valenza temporale di tale autocertificazione. Per prassi si ritiene che la presentazione di tale dichiarazione possa coprire, almeno, l'intero periodo d'imposta nel caso in cui si inserisca, all'interno della medesima, una breve descrizione preventiva sui flussi futuri che riguardino la medesima fattispecie giuridica. Come si evince dal tenore del provvedimento, non esiste neppure uno standard per l'elaborazione dell'autocertificazione ma, certamente, vi dovrà essere una "quadratura" fra beni e capitali detenuti all'estero (quadro RW del modello Unico) e i flussi reddituali in entrata: è probabile insomma che l'intermediario oltre alla autocertificazione possa richiedere al soggetto passivo l'esibizione del quadro RW dal quale si dovrà evincere quale bene abbia originato il flusso monetario in entrata.

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